Il Consiglio regionale è composto da 42 Consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale (articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 27/2004).
I 42 seggi di Consigliere regionale sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali provinciali.
Il seggio del Presidente è attribuito alla coalizione regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale (articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l’articolo 19, comma 4, lettere a, b e d, della stessa legge).
MODALITA’ DI ELEZIONE
Il Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 27/2004).
Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale (articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 27/2004).
In particolare, in ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale (articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 27/2004).
Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 27/2004).
E’ definito gruppo di liste l’insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo (articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 27/2004).
E’ definita coalizione il gruppo di liste o l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno 3 circoscrizioni elettorali provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni elettorali inferiore a 3 (articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 27/2004).
Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 27/2004).
OPERAZIONI DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
(articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 27 /2004)
L’Ufficio centrale circoscrizionale:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale
La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati a seguito del riesame, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.
2) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale
La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati dall’Ufficio elettorale circoscrizionale a seguito del riesame, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione.
3) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali
A parità di cifre individuali prevale l’ordine di presentazione nella lista.
4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione
La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di ciascuna coalizione,
5) determina il quoziente elettorale circoscrizionale
Il quoziente elettorale circoscrizionale è dato dal totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione diviso il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa aumentato di una unità (solo la parte intera del risultato della divisione ).